Esordio vincente per la Volley Ladispoli nel Campionato Under 16 Femm.le Elite che si impone sull’Ostia V.C. per 3-1.
Mercoledì 23 Ottobre è ufficialmente iniziata la stagione agonistica della Volley Ladispoli. A scendere in campo sono state le ragazze dell’Under 16 Femminile che quest’anno, partecipando al Campionato Fipav Elite, saranno impegnate in un Campionato non solo di maggiore spessore tecnico, ma anche anticamera dell’eccellenza. La gara di esordio ha subito messo di fronte Ladispoli ed Ostia, due buone squadre, pronte a battagliare ed a contendersi la qualificazione alla fase successiva.In avvio le due squadre hanno sofferto per qualche incertezza sulla praticabilità del campo di gioco del PalaPanzani; una criticità fortunatamente avvertita solo nella fase iniziale e poi risolta, permettendo così il regolare svolgimento della gara conclusa con il risultato di 3 set a 1 a favore del Ladispoli. Un esordio positivo per le ragazze di Ladispoli non solo nel risultato, ma anche per le conferme e le utili indicazioni che ha fornito al tecnico Pietro Grechi ed al suo secondo Fabio D’Arienzo per il prosieguo del loro lavoro.
Queste le ragazze scese in campo : R.Gigli (K), C.Ottavo, S.Khadiri, A.Spinnato, G.Borghi, C.Silvestre, F.Oliviero, A.Teloni, E.Maxia, G.Piovani, E.Notarangelo (L1), G.Francalanza (L2); 1° Allenatore P.Grechi, 2° Allenatore F.D’Arienzo. La prossima gara è prevista per Mercoledì 30 Ottobre, ore 17.15, in trasferta a Roma, l’avversario sarà il S.Paolo Ostiense Blu.
Debora, la nostra Coordinatrice del Minivolley, si presenta così
“Le Stagioni agonistiche passano, gli obiettivi cambiano, gli allenatori si alternano... ma una cosa è certa come il sorgere del sole: io sono sempre qui con i miei fantastici collaboratori, per trasmettere la passione per la pallavolo ai nostri bimbi del Minivolley !
È da qui che (quasi) tutti hanno cominciato e sapete qual'è la cosa più bella?
Che tanti di loro sono ancora qui in palestra a lavorare... a sudare... a divertirsi... e non sono più bimbi. E’ per questo motivo che dico: W il Minivolley... W l'ASD Volley Ladispoli!”
Corrado Debora
Volley Ladispoli : A Pietro Grechi l’incarico di Direttore tecnico di tutto il settore Femminile per ritornare presto a competere nelle Serie Regionali.
Presentare il ritorno di Pietro Grechi a Ladispoli è molto semplice perché gli appassionati di Pallavolo della nostra città & dintorni ricordano bene che questa non è la sua prima volta, ma ben la terza e tutte le volte Pietro ha lasciato il segno con grandi imprese agonistiche ad iniziare dal 2008 con il titolo di Campione Regionale nel Campionato giovanile Under 16 di Eccellenza, per proseguire con la partecipazione alle Finali Nazionali, agli entusiasmanti Play Off nel Campionato Nazionale di B2 femminile nel 2019, per concludere infine, prima con la promozione in B1 femminile nel 2021 e poi con una onorevole retrocessione l’anno dopo da un Campionato che in quel momento è sembrato troppo impegnativo per il nostro territorio.
Oggi, dopo una breve pausa di riflessione e riorganizzazione, la Volley Ladispoli nel presentare la sua nuova Stagione Sportiva ed in particolare il segmento che riguarda le sole “Giovanissime” del settore femminile, utilizzerà la parola “Ripartenza” perché è la parola giusta che sintetizza il momento e da significato alla sua attuale pianificazione in ambito agonistico, ricco di storia, trofei, tradizioni ed esperienza … anche di “Ripartenze”, che sono parte integrante della sua storia.
In questi ultimi due anni si è lavorato tanto sulle leve giovanili ed i risultati non sono mancati; le tre squadre giovanissime dello scorso anno, ci riferiamo alle Under 12, 13 e 14 Femminili, hanno risposto con entusiasmo alle sollecitazioni tecniche ottenendo piazzamenti di rilievo nelle classifiche dei rispettivi Campionati territoriali Fipav (rispettivamente 2°,3° e 1°) a cui si è aggiunta una mancata promozione della squadra maggiore sconfitta solo ai Play Off. Sicuramente è questo il momento decisivo per una pianificazione importante che possa rilanciare a breve l’intero settore nelle Serie che più le si addicono ed in cui è abituata a confrontarsi da sempre.
Se parliamo di “Ripartenza” e noi possiamo farlo, è perché per una Associazione affiliata da quasi 50 anni come la nostra, saper “Ripartire”, diventa una necessità, una virtù, la garanzia di saper comunque assembrare passione, volontà, continuità e capacità organizzativa.
Nel presentare le giovani e giovanissime atlete di oggi, la Volley Ladispoli non può fare a meno di ricordare i tempi passati.I corsi e ricorsi narrano di quando giovanissime erano Gabriella e Debora, oggi nostre allenatrici, ma in gioventù anche atlete esperte nei Campionati Nazionali, oppure Francesca e Manu … della generazione successiva, anche loro atlete esperte di Campionati Nazionali. Tutte atlete che per tanto tempo, grazie alle “Ripartenze” hanno portato in auge i colori rossoblu del Ladispoli.
La figura di Pietro Grechi, artefice con la Volley Ladispoli di tante battaglie e … promozioni, ci è quindi sembrata la scelta giusta per dare spessore al percorso tecnico stagionale. Avrà oltrechè la responsabilità della squadra maggiore anche la Direzione tecnica di tutto il settore femminile e si avvarrà della collaborazione di Fabio D’Arienzo, Gabriella Senzamici e del Preparatore Atletico Simone Dacri.
Per quanto riguarda invece tutti gli altri Settori della Volley Ladispoli, Maschile, Minivolley ed Amatoriale, faremo presto seguito con altri Comunicati. Buon lavoro a Pietro !
Volley Ladispoli : Approvato dal Direttivo il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività Sportiva
ASD Volley Ladispoli
Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva
Prima approvazione Modello organizzativo e di controllo
24-08-2024
Indice
Premessa ............................................ Pag.3
Art. 1 - Finalità .................................. Pag.3
Art. 2 - Ambito di applicazione .......... Pag.4
Art. 3 - Norme di condotta ................. Pag.4
Art. 4 - Tutela dei minori - Obblighi ....Pag.6
Art. 5 - Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società ................................................ Pag.6
Art. 6 - Dovere di segnalazione ...........Pag.8
Art. 7 - Diffusione ed attuazione .........Pag.8
Art. 8 - Sanzioni ..................................Pag.8
Art. 8.1 - Sanzioni nei confronti dei tesserati e collaboratori retribuiti ........................................................... Pag.9
Art. 8.2 - Sanzioni nei confronti dei tesserati e collaboratori volontari ........................................................... Pag.11
Art. 9 - Norme finali ............................Pag.12
Allegato A ...........................................Pag.14
CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE ........................ Pag.14
NORME DI CONDOTTA GENERALI ..................................... Pag.14
DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI ................................... Pag.15
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI Pag.16
DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI ......................................Pag.17
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI ......Pag.17
COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE ....................................................................... Pag.17
RISERVATEZZA ............................................................... Pag.18
Premessa
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.
Art. 1 - Finalità
1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’ASD Volley Ladispoli (di seguito per brevità anche solo “Società”).
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi; g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell’ambito delle politiche di safeguarding;
h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
Art. 2 - Ambito di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della Società
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 - Norme di condotta
È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona:
• predisponendo turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc;
• prevedendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione.
b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:
• imponendo opportune regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva;
• prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;
• imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio.
c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
• ascoltando i minori al fine di comprendere quali le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;
• programmando per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.
d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
• prevedendo la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti;
• individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere.
e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, quali:
• la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;
• comportamenti aggressivi o comunque contrari ai doveri e agli obblighi degli atleti espressi nelle norme etiche.
f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
• evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
• sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
• evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
• prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
• richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
• imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.
h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
• l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva.
i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:
• l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;
• l’organizzazione, ad inizio stagione, di riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare;
• l’organizzazione di incontri periodici volti a propagare una adeguata educazione sportiva.
j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
• Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
• Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
•Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
•Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIPAV;
• Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
• Creazione di una casella mail dedicata alle segnalazioni di Safeguarding.
Art. 4 - Tutela dei minori - Obblighi
1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 - Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all’atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere regolarmente tesserato alla FIPAV;
b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.
Art. 6 - Dovere di segnalazione
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV
Art. 7 - Diffusione ed attuazione
1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2.Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
Art. 8 - Sanzioni
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello;
b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
d) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione / omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e se in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.
Art. 8.1 - Sanzioni nei confronti dei tesserati e collaboratori retribuiti
a) I comportamenti tenuti dai tesserati e collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società sono definiti illeciti disciplinari.
b) Nei confronti dei tesserati e collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
i. richiamo verbale per mancanze lievi;
ii. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto i;
iii. multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
iv. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
v. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio, radiazione dello stesso.
c) Ai fini del precedente punto b):
i. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il tesserato o collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni del presente modello o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non
abbia rilevanza esterna;
ii. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le prescrizioni del presente modello o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
iii. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
• l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
• l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello;
• la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
• la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
iv. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
v. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il tesserato o collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di
documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Art. 8.2 - Sanzioni nei confronti dei tesserati e collaboratori volontari
a) Nei confronti dei tesserati e collaboratori volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
i. richiamo verbale per mancanze lievi;
ii. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto i;
iii. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
iv. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
v. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio, radiazione dello stesso.
b) Ai fini del precedente punto a):
i. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il tesserato o collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni del presente modello o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
ii. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le prescrizioni del presente modello o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
iii. incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
• l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
• l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello;
• la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
• la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
iv. incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato o collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
v. incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il tesserato o collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Art. 9 - Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato A
CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.
Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all’art. 3 del modello Organizzativo adottato dalla società;
NORME DI CONDOTTA GENERALI
I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:
• Adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
• Astenersi dall’adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;
• Evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale; agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
• astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
• usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
• comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante;
• astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale.
• Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
• Astenersi dall’organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;
• agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
• evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.
DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
I Tesserati devono:
• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
• astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
• garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
• impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
• prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
• astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
• collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
• segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI
I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
• agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
• astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
• contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
• evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
• promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
• porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
• organizzare l’attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l’attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
• astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
• astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
• impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
• segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
• dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
• sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
• conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
• segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della FIPAV situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
Gli atleti devono:
• rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
• rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
•mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
•evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
•astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FIPAV;
• segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della FIPAV situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE
Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Office della FIPAV attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.federvolley.it.
Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.
RISERVATEZZA
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della FIPAV sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.